Art. 2.

      1. All'articolo 58 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «15-bis. Il personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ha conseguito la nomina a tenente dei ruoli normali ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e che al 31 dicembre 2006 non sia stato utilmente inserito nell'aliquota di avanzamento al grado di maggiore, o grado equivalente, consegue il grado di maggiore dopo nove anni dalla nomina a tenente e il grado di tenente colonnello dopo sedici anni dalla nomina a tenente».

 

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